Credito di imposta decreto aiuti ter e quater

Integrazione delle disposizioni per le imprese energivore

L’Autorità, facendo seguito al DL aiuti ter e quater, con la deliberazione 669/2022/R/com, ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori gas ed energia elettrica devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza.

Per il settore dell’energia elettrica una delle condizioni per poter accedere al credito di imposta del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica è che la potenza impegnata dall’impresa sia superiore a 4 kW. Per il settore gas il credito di imposta riconosciuto è del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas.

Le date entro cui i venditori sono tenuti ad inviare le comunicazioni a seguito di richiesta dell’impresa sono rispettivamente:

  • 29 Gennaio 2023 con riferimento al credito di imposta spettante per i mesi di Ottobre e Novembre 2022;
  • 01 Marzo 2023 con riferimento al credito di imposta spettante per i mesi di Dicembre 2022.

L’Autorità specifica che, qualora il DL Aiuti-quater non sia convertito, oppure le disposizioni in esame fossero riformate in sede di conversione, interverrà con urgenza ad adeguare il provvedimento.

Maggiori info
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