Delibera 269/2022/R/gas

Revisione della regolazione del servizio di misura con adeguamento della fatturazione ai clienti finali gas

L’Autorità, con la deliberazione 269/2022, ha previsto un sostanzioso intervento di revisione della regolazione del servizio di misura gas con contestuale revisione di alcuni aspetti ad esso collegato che riguardano la fatturazione dei clienti finali gas.

In particolare l’Autorità ha previsto disposizioni per gli smart meter distinte da quelle previste per i misuratori tradizionali con il fine principale di ottenere un maggior numero di letture mensili di fine mese e ridurre le stime di coda.

A partire dal 1 Aprile 2023:

  • sarà obbligatorio per le imprese di distribuzione mettere in servizio gli smart meter entro 90 giorni dall’installazione;
  • sarà obbligatorio per le imprese di distribuzione, con riferimento ai punti dotati di smart meter di classe GA o G6, effettuare una lettura mensile all’ultimo giorno del mese o, in subordine, entro il terzo giorno successivo all’ultimo giorno del mese. Per gli smart meter di classe diversa da G4 o G6 è presente l’obbligo di effettuare una lettura mensile con dettaglio giornaliero;
  • con riferimento a tutti i punti dotati di smart meter, qualora la raccolta delle misure mensili non vada a buon fine, l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione tale lettura contestualmente alla raccolta del mese successivo. Qualora non sia possibile, l’impresa di distribuzione procede alla stima della lettura;
  • i dati di misura dei punti dotati di smart meter, comprese le rettifiche, dovranno essere messi a disposizione del SII entro il giorno 7 del mese. Per i punti forniti di misuratore tradizionale rimane l’obbligo entro il sesto giorno lavorativo;
  • la frequenza di fatturazione di cui alla tab. 3 del TIF è stata modificata eliminando ogni distinzione basata sulla tipologia di misuratore a favore solo del consumo annuo;
  • per tutti gli smart meter con frequenza di fatturazione mensile è prevista la possibilità di fatturazione di consumi stimati nel caso non siano disponibili le letture effettive di fine mese o dei primi 3 giorni del mese successivo;
  • sono previsti indennizzi al cliente finale riconosciuti dall’impresa di distribuzione per il tramite dell’esercente la vendita nel caso non siano rispettate le frequenze di lettura dei misuratori per più mesi consecutivi;
  • sono previsti indennizzi all’utente della distribuzione riconosciuti dall’impresa di distribuzione. Tali indennizzi sono centralizzati sul SII.

Maggiori info
Visita il sito dell’Autorità per maggiori informazioni in merito

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