63/2021/R/com

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO

L’Autorità, con Del. 63/2021 ha definito le modalità applicative per il riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico in sostituzione delle disposizioni regolatorie del precedente sistema “a domanda”.

Non rientra nell’ambito di applicazione del provvedimento il bonus sociale elettrico per disagio fisico che rimarrà “a domanda” e continuerà ad essere gestito attraverso il sistema SGAte/ANCI.

Il TIBEG è stato completamente rivisto e sostituito dagli allegati alla Del 63/2021.

Il nuovo regime automatico comporta un trasferimento della competenza in merito all’individuazione dei soggetti aventi diritto al bonus sociale dai Comuni al Gestore del SII – che verificherà pertanto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità confrontando i dati trasmessi mensilmente dall’INPS con i dati caratterizzanti l’RCU.

Sono inoltre previsti flussi di comunicazione, le cui specifiche tecniche sono attualmente in consultazione, tra il SII e gli operatori.

Il provvedimento produce effetti, in termini di riconoscimento delle agevolazioni agli aventi diritto, a partire dal 1° gennaio 2021 anche se l’entrata in operatività del meccanismo automatico è prevista dal 1° giugno 2021 per quanto riguarda le attività di competenza del SII e, conseguentemente, dal 1° luglio per quanto riguarda le attività di competenza degli operatori.

La Delibera rimanda a successivi provvedimenti in merito: alle tempistiche con cui l’INPS invierà al SII le comunicazioni relative alle DSU attestate dal 1 Gennaio 2021 a 30 Aprile 2021, alle comunicazioni che dovranno essere inviate ai clienti finali in corrispondenza dell’esito finale del procedimento di riconoscimento del bonus, alle modalità di storno dei bonus già fatturati in caso comunicazione di annullamento da parte del SII nonché alle rendicontazioni che dovranno essere trasmesse trimestralmente dalle controparti commerciali al SII.

Maggiori info
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