Delibera 569/2018/R/com

Rafforzamento delle tutele nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

L’Autorità, con la Delibera 569/2018, facendo seguito alla legge di bilancio 2018, alla Delibera 97/18, alla Delibera 264/18 ed al DCO 408/2018/R/com, approva interventi per il rafforzamento delle tutele in caso di fatturazione contenente importi relativi a consumi risalenti a più di due anni.

In particolare, la Delibera:

  • definisce le tipologie di clienti rientranti nel perimetro di applicazione delle disposizioni;
  • prevede obblighi in capo al venditore diversi in funzione dell’attribuzione della responsabilità del ritardo;
  • prevede, solo nel caso la responsabilità sia attribuibile al venditore o al distributore, che gli importi per consumi risalenti a più di due anni siano evidenziati separatamente ed in maniera adeguata rispetto a quelli risalenti a meno di due anni. Tale separazione potrà avvenire o attraverso l’emissione contestuale di due fatture o, a descrizione del venditore, attraverso l’emissione di un’unica fattura purché sia evidenziato, in modo trasparente e chiaro, l’esistenza delle due categorie di importo. Tale disposizione, in via transitoria, dovrà essere applicata anche qualora la responsabilità non sia del venditore e quest’ultimo non disponga degli elementi necessari per attribuire la responsabilità;
  • determina, indipendentemente dalla responsabilità del ritardo, la necessità di inserire una prima pagina aggiuntiva alla fattura contabilizzante consumi risalenti a più di due anni definendo il contenuto della pagina stessa ( tra i vari contenuti dovrà essere previsto anche un modulo con cui il cliente finale possa manifestare la propria volontà di eccepire la prescrizione o, nel caso gli sia addebitata la responsabilità del ritardo, un modulo per inviare eventuale reclamo );
  • definisce in maniera univoca il testo degli avvisi da inserire nella prima pagina aggiuntiva alla fattura nei diversi casi di attribuzione delle responsabilità del ritardo della fatturazione dei consumi;
  • prevede la necessità di associare, per i soli importi oggetto di prescrizione, modalità di pagamento che presuppongano una partecipazione attiva del cliente finale, escludendo, quindi, servizi di incasso pre-autorizzati;
  • determina l’utilizzo del criterio pro-die per l’allocazione dei consumi nel periodo oggetto di prescrizione;
  • da la facoltà al venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi per consumi risalenti a più di due anni. In tal caso è considerato sufficiente che il venditore ne dia informazione al cliente finale specificando l’ammontare di tali importi (senza la necessità di aggiungere una pagina alla fattura);
  • prevede strumenti di tutela in materia di reclami qualora risultasse, in via presuntiva, che il diritto di prescrizione non possa essere esercitato.

Le disposizione entreranno in vigore per tutte le fatture emesse dal 01 Gennaio 2019, sia per forniture di energia elettrica che di gas.

Per tutte le fatture gas emesse prima del 01 Gennaio 2019 ma con scadenza successiva a tale data in analogia con il settore elettrico è previsto in ogni caso l’inserimento in fattura di una comunicazione che informi il cliente della possibilità di eccepire la prescrizione.

Maggiori info
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