Delibera 97/2018/R/com

Prescrizione del credito da 5 a 2 anni

Con la Delibera 97/2018, l’Autorità ha introdotto importanti ed urgenti modifiche in attuazione della Legge di Bilancio 2018.

In particolare ha previsto, per il settore dell’energia elettrica, e per tutte le fatture con scadenza di pagamento successiva al 01 Marzo 2018, che:

  • il termine di prescrizione del credito, portato a 2 anni dalla Legge di Bilancio 2018, decorra dal termine entro cui l’esercente del servizio (di trasporto o di vendita al cliente finale) è obbligato ad emettere il documento di fatturazione (rif. TIF e Codice di rete per il trasporto dell’energia elettrica);
  • l’iniziale perimetro di applicazione delle disposizioni (in attesa di ulteriori approfondimenti) sia limitato a tutti i clienti finali connessi in Bassa Tensione (siano essi domestici o non domestici);
  • le fatture di conguaglio per rettifica del dato di misura siano emesse dal venditore entro 45 giorni dalla data in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del SII;
  • il venditore, nel caso di contabilizzazione in fattura di importi che avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima, contestualmente all’emissione della fattura ( e comunque 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento ) informi il cliente finale sulla possibilità di “eccepire la prescrizione”;
  • il venditore, nel caso di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a 2 anni a causa del ritardo nella comunicazione da parte dell’impresa di distribuzione, contestualmente all’emissione della fattura ( e comunque 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento ) informi il cliente finale del diritto a rifiutare il pagamento degli importi fatturati richiedendone la determinazione in ragione di un periodo biennale;

In aggiunta, l’Autorità ha previsto l’avvio di un procedimento per attuare ulteriori disposizioni in ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018. Tale procedimento dovrà concludersi entro il 31 Dicembre 2018 ferma l’esigenza di completare alcune parti di esso entro date antecedenti ove necessario.

Maggiori info
Visita il sito dell’Autorità per maggiori informazioni in merito

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