Delibera 257/2021/R/com

Modifiche e integrazioni alle disposizioni in tema di modalità di bonus sociali 2021

L’Autorità , con Del 257/2021, ha previsto modifiche ed integrazioni alle disposizioni introdotte con la deliberazione 63/2021. In particolare, di seguito le principali disposizioni dell’Autorità:

  • in virtù del blocco transitorio previsto dalla determina 11/DACU/2020 per il primo semestre 2021 volto a consentire lo sviluppo dei sistemi alle nuove disposizioni, le quote di bonus già maturate di competenza dell’anno 2021 devono essere riconosciute per periodo di competenza. Le controparti commerciali, qualora abbiano già emesso la fattura di chiusura, dovranno provvedere alla liquidazione del bonus, per la quota parte di competenza, mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al cliente finale.
  • obbligo per ciascun operatore di dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet
  • obbligo per ciascun venditore, per ciascun punto di prelievo ammesso alla compensazione per disagio economico, di inserire, in funzione della commodity servita, le seguenti frasi:

La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”

La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”

  • definizione dell’ammontare della compensazione per i clienti in condizione di disagio fisico, con particolare riferimento alle potenze pari a 3,5 kW e 4 kW.

Maggiori info
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