Delibera 59/2020/R/com

Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19

Con la Delibera 59/2020/R/com, l'Autorità ha differito una serie di termini (in particolare le scadenze più ravvicinate) per gli adempimenti di regolazione dei settori idrico, energetico e ambientale.

Per il servizio idrico integrato sono stati differiti i termini di comunicazione delle informazioni e dei dati di qualità contrattuale per i gestori dal 16 marzo 2020 al 15 maggio 2020 e per gli Enti di governo dal 27 aprile 2020 al 26 giugno 2020.
Sono, altresì, prorogati:

  • il termine perentorio per la conclusione della raccolta dati finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica del servizio idrico integrato definiti per ciascuna gestione per gli anni 2018 e 2019
  • il termine per l’attribuzione delle pertinenti premialità e penalità dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

E’ prorogato, poi, al 30 giugno 2020 il termine, entro il quale l’Ente di governo dell’ambito è tenuto a trasmettere il pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 in osservanza del MTI-3.

Viene inoltre segnalata alle competenti autorità l'opportunità di riconsiderare i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione (relativi all'anno 2020) delle "tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani", proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto.

Sono stati differiti i termini per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, in particolare è stato posticipato, dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine entro cui gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’Autorità il rapporto di riepilogo relativo alle disattivazioni e agli scollegamenti effettuati; e dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 il termine entro cui gli esercenti sono tenuti a trasmettere all’Autorità un rapporto di riepilogo relativo agli allacciamenti effettuati.
E’, altresì, prorogato dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale gli esercenti sono tenuti a comunicare all’Autorità le informazioni e i dati di qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Tutti riferiti all’anno 2019.

Per entrambi i settori dell’energia elettrica e del gas naturale sono prorogati gli obblighi informativi fino a date successive al 3 aprile 2020 che saranno definite con successivi provvedimenti delle Direzioni competenti dell’Autorità.

Il termine massimo di conclusione delle procedure conciliative dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità è fissato pari a 180 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione della domanda di conciliazione complete.

Inoltre sono state elencate le prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19, per il servizio idrico integrato e per i servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, come per il settore dell’energia elettrica e del gas naturale.

Maggiori info
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