783/2017/R/com

revisione della disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas

Con la Delibera 783/2017, l’Autorità, recependo le osservazioni pervenute con il documento di consultazione 544/2017, ha rivisto la disciplina del recesso di cui alla Delibera 302/2016, con conseguenti modifiche anche alla Delibera 487/2015 in tema di switching.

In particolare:

  • amplia l’ambito di applicazione del recesso a tutti i clienti finali sia gas che energia elettrica (mantenendo le esclusioni già previste);
  • in presenza di un mandato a recedere da parte del cliente finale l’invio della richiesta di switching costituisce anche esercizio di recesso per cambio fornitore consentendo una semplificazione delle modalità d’invio della comunicazione di recesso;
  • mantiene il venditore corrente nei casi in cui non vada a buon fine lo switching, in sostituzione dell’attivazione dei servizi di ultima istanza;
  • rimanda a successivo provvedimento l’adeguamento delle tempistiche per l’esercizio della revoca della richiesta di switching avente ad oggetto un punto di prelievo precedentemente servito in salvaguardia;
  • da disposizioni al gestore del SII affinchè predisponga, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera, le specifiche tecniche funzionali all’implementazione della comunicazione di recesso contestuale alla richiesta di switching.

Per il settore elettrico, le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 Febbraio 2018, per il gas dalla data che sarà individuata nel provvedimento di riforma dello switching, che, a sua volta, sarà adottato in esito al doc. di consultazione 544/2017.

Maggiori info
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